Che cos'è una APS: lineamenti essenziali
Un’Associazione di Promozione Sociale (APS) è, in termini molto concreti, una forma “qualificata” di associazione. Ciò vuol dire che resta un’associazione come tutte le altre (con soci, assemblea, organi interni, diritti, doveri e regole statutarie), però entra al contempo dentro il perimetro giuridico del Terzo Settore e, proprio per questo, può accedere a un insieme di strumenti e vantaggi che una semplice associazione non ha.
Proprio da lì dobbiamo partire. L’APS è anzitutto un Ente del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, art. 4), e quindi la sua funzione tipica è quella di svolgere attività di interesse generale attraverso la partecipazione associativa, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (D.Lgs. 117/2017, art. 35). La qualifica di ETS si ottiene e si mantiene solo rispettando requisiti precisi e, soprattutto, solo con l’iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che è lo strumento pubblico che rende verificabile l’esistenza dell’ente e la sua appartenenza al Terzo Settore.
Che cosa fa, in pratica, una APS? La risposta passa da un altro pilastro non secondario: le APS, come tutti gli ETS, devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. Questa definizione, "attività di interesse generale", è meno vaga di quello che sembra, dal momento che è un catalogo normativo, indicato dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, art. 5). Tradotto in breve: l’APS non può scegliere qualsiasi attività e poi “colorarla” di sociale, ma deve collocarsi dentro l'elenco delle attività delineate dal Legislatore.
Un’altra caratteristica che va chiarita subito, perché spesso genera confusione, è che una APS può incassare denaro e può svolgere anche attività che, se guardate dall’esterno, sembrano “di mercato” (quote, corrispettivi, eventi, servizi e attività di marketing). Questo non trasforma automaticamente l’ente in un’impresa, a patto che l’attività economica resti coerente con le finalità e con l’assetto del Terzo Settore.
Quindi, chi legge avrà sicuramente compreso che "APS" è solo una qualificazione giuridica controllabile attribuita ad un'associazione - proprio come la qualifica di "ASD". Gli indici di controllo sono l'elemento centrale di questa disciplina, perché l’ente sta nel RUNTS, perché deve avere uno statuto conforme alle regole del Terzo Settore, perché dichiara le proprie attività e perché è tenuto a un livello di trasparenza e tracciabilità coerente con il fatto che può accedere a risorse pubbliche o para-pubbliche.
Come funziona una APS: declinazioni pratiche e operative
Una APS funziona come funziona qualunque associazione. Nasce dall’iniziativa di un gruppo di persone che condividono uno scopo e decidono di organizzarsi in modo stabile per perseguirlo. Sul piano operativo, il primo passaggio è la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, due documenti fondamentali che definiscono l’identità dell’ente, le finalità perseguite, le attività svolte, la struttura organizzativa, i diritti e i doveri dei soci e le regole di funzionamento degli organi interni. Nel caso delle APS, però, questi documenti devono essere conformi alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, perché è lì che si gioca l’accesso al regime giuridico speciale.
Una volta costituita, l’associazione deve essere registrata e successivamente iscritta al RUNTS. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenta il momento in cui l’ente entra a pieno titolo nel sistema del Terzo Settore. Da quel momento, l’APS acquisisce ufficialmente la qualifica di Ente del Terzo Settore e può operare beneficiando del relativo regime giuridico e fiscale (lo vedremo di seguito). Allo stesso tempo, accetta di sottoporsi a un sistema di regole, controlli e obblighi di trasparenza che costituiscono il contrappeso naturale ai vantaggi riconosciuti.
Dal punto di vista dell’organizzazione interna, una APS è fondata sulla partecipazione associativa. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ente: approva le decisioni fondamentali, elegge gli organi direttivi, approva i bilanci e indirizza l’attività complessiva dell’associazione. Accanto all’assemblea opera normalmente un organo di amministrazione, spesso denominato consiglio direttivo, e una figura di rappresentanza legale, il presidente. Un elemento centrale nel funzionamento quotidiano di una APS è il ruolo dei soci e dei volontari. Le attività istituzionali dell’ente sono normalmente svolte grazie al contributo diretto delle persone che ne fanno parte. Ciò non significa che una APS debba essere composta esclusivamente da volontari, dato che la normativa consente anche l’impiego di lavoratori retribuiti, purché nel rispetto di un equilibrio che garantisca la prevalenza dell’attività volontaria e la coerenza con le finalità di interesse generale. Questo aspetto è particolarmente rilevante quando l’APS cresce e si struttura, avvicinandosi a una vera e propria organizzazione complessa. I lavoratori retribuiti – intendendo con questa espressione collaboratori, lavoratori subordinati e lavoratori autonomi – non possono superare il 50% del numero dei volontari o il 20% del numero complessivo dei soci (D.Lgs. 117/2017, art. 36). In termini pratici, ciò significa che, ad esempio, a fronte di due lavoratori retribuiti devono esservi almeno quattro volontari o almeno dieci soci. Il lavoro prevalente deve essere sempre espresso dai volontari.
Dal punto di vista operativo, una APS realizza le proprie attività programmando iniziative, progetti e servizi coerenti con le finalità statutarie. Può organizzare eventi, corsi, attività culturali, sociali o educative, può stipulare convenzioni, partecipare a bandi pubblici, collaborare con enti locali e altre organizzazioni. Tutte queste attività devono essere tracciate, rendicontate e coerenti con quanto dichiarato nello statuto e comunicato al RUNTS.
Quali sono le linee di finanziamento per le APS
Una delle ragioni centrali per cui una Associazione di Promozione Sociale viene costituita all’interno del perimetro del Terzo Settore riguarda l’accesso a specifiche linee di finanziamento che non avrebbero qualora fossero normali associazioni non riconosciute. Sono il 5×1000, i bandi pubblici dedicati al Terzo Settore e gli strumenti di collaborazione con la pubblica amministrazione, tra cui il MEPA.
Il 5×1000 rappresenta una forma di finanziamento pubblico indiretto e ricorrente. Attraverso la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota della propria imposta - appunto il 5 per mille, che vuol dire 5 euro ogni 1000 di tasse pagate - a favore di una APS, semplicemente indicando il codice fiscale dell’ente. Per i sostenitori il 5×1000 è completamente gratuito, perché si tratta di una quota dell’imposta già dovuta allo Stato che il contribuente può semplicemente destinare a una APS senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Questo flusso economico dipende dalla capacità dell’associazione di costruire una relazione di fiducia con la propria comunità, di rendere riconoscibile la propria attività e di comunicare con continuità il valore sociale prodotto. Nel tempo, il 5×1000 consente di generare entrate proporzionate alla base dei sostenitori e di sostenere i costi ordinari dell’ente in modo coerente con la sua missione.
Un secondo canale di finanziamento è rappresentato dai bandi pubblici e privati dedicati al Terzo Settore. Enti locali, amministrazioni regionali, azienda, fondazioni, strutture statali e organismi europei pubblicano avvisi finalizzati alla realizzazione di progetti che rispondono a bisogni sociali, culturali ed educativi. La APS accede alle risorse presentando proposte progettuali coerenti con le proprie finalità statutarie e con gli obiettivi indicati dall’ente finanziatore. Il finanziamento è legato alla capacità di progettazione e alla corretta attuazione delle attività previste. Questo meccanismo favorisce una crescita organizzativa dell’associazione e rafforza la dimensione programmatoria dell’azione sociale.
Nel loro insieme, queste fonti di finanziamento compongono un modello di finanza sostenibile, intesa come una forma di allocazione delle risorse che si integra con l’ambiente e con il territorio. Si tratta di una finanza orientata a sostenere attività che producono valore sociale, rafforzano interessi generali e promuovono impatti positivi e durevoli sulla comunità.
I costi di apertura e il bisogno di mantenimento
Ovviamente, accanto alle opportunità offerte dalle linee di finanziamento, è necessario considerare in modo consapevole i costi di apertura e di avvio di una Associazione di Promozione Sociale. La costituzione di una APS comporta una serie di adempimenti iniziali, dalla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto conformi al Codice del Terzo Settore, alla registrazione fiscale, fino all’iscrizione al RUNTS e agli obblighi assicurativi connessi allo svolgimento delle attività. Si tratta di costi generalmente contenuti: 200 euro di imposta di registro, circa 200 euro di marche da bollo e circa altri 200 euro per le polizze assicurative per i volontari (le ultime due grandezze sono variabili).
A questi oneri iniziali si affianca l’esigenza di una gestione corretta e continuativa nel tempo. L’operatività di una APS, infatti, si fonda sul rispetto di regole giuridiche, fiscali e amministrative che accompagnano l’ente lungo tutto il suo ciclo di vita. Un’impostazione strutturata consente di prevenire criticità e di creare le condizioni per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle attività.
La scelta di avviare una APS implica quindi una valutazione complessiva che tenga insieme costi iniziali e prospettive di crescita. È proprio questo equilibrio che permette all’associazione di operare con continuità e di svolgere in modo efficace la propria funzione di interesse generale.