Il 5 x 1000 e le ONLUS, la corsa al 31 marzo e i profili normativi

Pubblicato il 19 gennaio 2026 alle ore 08:16

Il cinque per mille 2025 rappresenta per le Onlus un passaggio che va letto come conclusione di un ciclo e come snodo definitivo di una transizione già in atto da tempo. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale gli elenchi delle Onlus ammesse ed escluse dal riparto e il dato numerico che emerge, con 9.221 enti ammessi rispetto alle 11.658 dell’anno precedente, restituisce una fotografia che difficilmente può essere interpretata come episodica. Il quadro che si delinea è quello di una progressiva riduzione della platea degli enti ancora in possesso della qualifica di Onlus, riduzione che riflette l’evoluzione ordinaria di una categoria destinata a essere superata come soggetto autonomo all’interno del sistema del cinque per mille.

Ultimo anno per le Onlus come categoria autonoma è già passato

Il 2025 ha assunto sotto questo profilo un significato preciso. È stato l’ultimo anno in cui le Onlus hanno potuto essere ammesse al cinque per mille in quanto tali, prima del definitivo riallineamento dell’intero sistema all’architettura del Terzo settore. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’Anagrafe delle Onlus ha cessato di produrre effetti giuridici e, insieme ad essa, è venuto meno anche il regime fiscale speciale previsto dal decreto legislativo 460 del 1997. Le organizzazioni che risultano ancora iscritte all’Anagrafe si trovano quindi a operare in un contesto mutato, nel quale la permanenza in una qualifica ormai esaurita non è più sufficiente a garantire continuità nell’accesso ai benefici pubblici.

Per comprendere appieno il senso di questo passaggio è necessario tornare al momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è divenuto operativo. A partire dal 2022, la categoria degli enti del volontariato, storicamente rilevante ai fini dell’accreditamento al cinque per mille, è stata sostituita dalla categoria degli enti iscritti al RUNTS. In questo nuovo assetto, le Onlus hanno potuto continuare ad accedere al beneficio grazie a una disciplina transitoria più ampia, costruita tenendo conto delle tempistiche differite di iscrizione al Registro e della necessità di accompagnare gradualmente il superamento della qualifica. Questa fase transitoria ha consentito l’accesso al cinque per mille fino al 2025 secondo le modalità previgenti, ma ha sempre avuto una natura temporalmente limitata.

Cinque per mille dal 2026: iscrizione al RUNTS e nuove competenze amministrative

Dal 2026 l’accesso al cinque per mille sarà consentito esclusivamente alle Onlus che avranno presentato istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Con l’iscrizione al Registro si produce anche un rilevante mutamento sul piano amministrativo. La competenza in materia di accreditamento, verifica dei requisiti e pubblicazione degli elenchi non farà più capo all’Agenzia delle Entrate; tali funzioni saranno attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che diventerà l’amministrazione di riferimento anche per la gestione delle comunicazioni connesse al beneficio. In questo perimetro rientrano, tra l’altro, le variazioni dell’Iban, le rinunce e le revoche dell’accreditamento.

Le indicazioni fornite negli anni precedenti dal Ministero del Lavoro consentono di delineare un primo quadro operativo. Le Onlus già accreditate presso l’Agenzia delle Entrate e inserite nell’elenco permanente non dovranno presentare una nuova domanda di accreditamento in sede di iscrizione al RUNTS; l’ammissione al cinque per mille per il 2026 avverrà in modo automatico. Questo automatismo, tuttavia, non esaurisce gli adempimenti richiesti agli enti: resta in capo alle singole organizzazioni l’onere di verificare la propria presenza nell’elenco permanente e di inserire correttamente l’Iban attraverso la piattaforma RUNTS, in una fase che resta in attesa di istruzioni operative più puntuali da parte dell’amministrazione competente.

Mancata iscrizione al RUNTS: effetti sul cinque per mille e sul regime fiscale

Particolarmente rilevante è il profilo delle conseguenze legate al mancato passaggio al RUNTS. Le Onlus che non presenteranno istanza di iscrizione entro il 31 marzo 2026 perderanno il diritto a partecipare al riparto del cinque per mille e si collocheranno al di fuori del sistema delle agevolazioni fiscali che erano connesse al regime Onlus, regime che risulta ormai superato sul piano normativo. A questo aspetto si affianca una questione ulteriore, spesso percepita come secondaria ma centrale sul piano pratico: la corresponsione delle somme derivanti dalle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi 2025, somme che saranno erogate nel corso del 2026.

L’articolo 13 del Dpcm 23 luglio 2020 prevede che il contributo non venga corrisposto qualora l’ente, prima dell’erogazione, perda i requisiti di ammissibilità o cessi l’attività. In assenza di chiarimenti ufficiali, la mancata iscrizione al RUNTS dovrebbe quindi comportare anche l’esclusione dall’erogazione delle somme che risultano in pagamento nel corso del prossimo anno. Si tratta di un effetto che incide direttamente sulla programmazione economica degli enti e che rafforza il carattere sostanziale della scelta cui le Onlus sono oggi chiamate.

La fase attuale impone, di conseguenza, una valutazione tempestiva e consapevole. L’iscrizione al RUNTS, pur qualificata formalmente come una facoltà, assume un rilievo che va oltre il piano meramente formale e si traduce in una condizione essenziale per la continuità nell’accesso al cinque per mille. In un sistema che si è ormai stabilmente riallineato al Codice del Terzo settore, questa scelta incide in modo diretto sulla sostenibilità economica degli enti e sulla loro capacità di operare in coerenza con il nuovo assetto normativo.